Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimizzati. La chiusura del banner mediante
selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X o tramite il pulsante "Continua la
navigazione" comporta la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti
di tracciamento diversi da quelli sopracitati.
COOKIE POLICY
Coniugi che intendono stipulare o modificare un accordo di separazione consensuale o divorzio congiunto, che non abbiano figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ex art. 3 comma 3 L. 104/92) o economicamente non autosufficienti.
Descrizione
Il servizio consente di richiedere un appuntamento per la stipula o la modifica di un accordo di separazione consensuale o divorzio congiunto, in questa fase è facoltà dei richiedenti di avvalersi dell'assistenza facoltativa di un legale di fiducia.
Come fare
Procedura online: La richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio".
Cosa serve
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)
Dati anagrafici di entrambi i coniugi
Copia documento riconoscimento del secondo coniuge
Per divorzio congiunto:
Copia autentica del verbale di separazione consensuale con omologa o sentenza di separazione personale con il passato in giudicato o copia autentica di accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita della separazione consensuale (ex art. 6 L. 162/14).
Per modifica condizioni di divorzio
copia autentica del divorzio (Sentenza di divorzio con il passato in giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto a seguito di negoziazione assistita).
Cosa si ottiene
Un esame preliminare della documentazione fornita e conseguente appuntamento con l'ufficiale dello stato civile per la redazione dell'atto.
Tempi e scadenze
L'ufficio prenderà in carico la richiesta e comunicherà la data del primo appuntamento per la redazione dell'atto entro 30 giorni dalla dati della richiesta. È necessaria una seconda comparizione dopo 30 giorni per la conferma dell'accordo
Accedi al servizio
Il servizio non è attualmente attivo.
Attualmente il servizio online non è disponibile in quanto la procedura è in fase di perfezionamento.
Vincoli
L'accordo non può essere stipulato in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ex art. 3 comma 3 L. 104/92) o economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale di alcun tipo.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.