SOGGETTO PASSIVO
L’ospite che pernotta in qualsiasi struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera (oltre che in case e alloggi per soggetti privati, agenzie immobiliari turistiche ed intermediari in genere), situata sul territorio comunale.
Per pernottamento si intende la presenza soggetta a comunicazione alle competenti autorità locali di pubblica sicurezza.
TARIFFE
L’imposta, prevista dalla deliberazione di G.C n.158/2023, è dovuta per persona e per notte (pernottamento), per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, commisurata alla tipologia della struttura ricettiva ed alla stagionalità.
ESENZIONI
regolamento
OBBLIGHI dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che assolvono l’imposta in base alle presenze.
Sono previsti i seguenti adempimenti:
- informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno mediante appositi cartelli (con traduzione in lingua straniera) in base al fac-simile disponibile nella modulistica sul sito www.palau.it, da esporre in luogo accessibile al pubblico. Nel caso di soggetti esenti, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli; la dichiarazione va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e disponibile sul sito internet dell’ente locale www.palau.it;
- riscuotere l’imposta dagli ospiti entro il termine del soggiorno e rilasciare loro apposita ricevuta di quietanza. I gestori potranno utilizzare per tale adempimento l’apposito facsimile scaricabile dal sito internet www.palau.it oppure altra modulistica da essi stessi predisposta (purché contenga i dati necessari al calcolo del tributo e l’identificazione degli ospiti). Le strutture di ridotte dimensioni possono altresì utilizzare il software di gestione del check-in/check-out disponibile gratuitamente nel portale relativo all’imposta di soggiorno www.imposta- soggiorno.com/Palau, con il quale è possibile oltre che compilare e stampare la quietanza agli ospiti, generare automaticamente la dichiarazione periodica da trasmettere al Comune
- presentare le dichiarazioni periodiche al Comune di Palau contenente il totale dei pernottamenti registrati per ogni mese in cui è esigibile l’imposta, entro il 15° giorno del mese successivo (ovvero entro gli stessi termini per il versamento, oltre riportati), distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente utilizzando il portale online www.impostasoggiorno.com/palau; al portale si accede esclusivamente con SPID e CIE.
- effettuare il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nei seguenti termini:
- Entro il 15 febbraio per i pernottamenti del mese di gennaio;
- Entro il 15 marzo per i pernottamenti del mese di febbraio;
- Entro il 15 aprile per i pernottamenti del mese di marzo;
- Entro il 15 maggio per i pernottamenti del mese di aprile;
- Entro il 15 giugno per i pernottamenti del mese di maggio;
- Entro il 15 luglio per i pernottamenti del mese di giugno;
- Entro il 15 agosto per i pernottamenti del mese di luglio;
- Entro il 15 settembre per i pernottamenti del mese di agosto;
- Entro il 15 ottobre per i pernottamenti del mese di settembre;
- Entro il 15 novembre per i pernottamenti del mese di ottobre;
- Entro il 15 dicembre per i pernottamenti del mese di novembre;
- Entro il 15 gennaio per i pernottamenti del mese di dicembre;
I versamenti devono essere eseguiti mediante il canale PagoPA direttamente dal portale Stay Tour contestualmente all’invio della dichiarazione mensile oppure mediante il modulo F24
I gestori sono comunque tenuti al versamento dell’imposta anche se l’ospite non avesse corrisposto il relativo importo al gestore medesimo.
I gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati devono conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate agli ospiti e su richiesta del Comune finalizzata all’attività di controllo, esibire e trasmettere la documentazione relativa alle presenze nella struttura.
Il mancato rispetto degli adempimenti sopra descritti e previsti nel Regolamento comunale dell’Imposta di Soggiorno, è punito con le sanzioni tributarie e amministrative stabilite dalla normativa nazionale vigente e dettagliatamente indicate all’art. 10 del Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno.
I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti assimilati sono infine tenuti a presentare il conto di gestione dell’agente contabile in riferimento all’imposta di soggiorno riscossa nell’esercizio precedente entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
È presente all’interno del portale un applicativo che permette l’elaborazione automatica e la stampa del Modello 21.
Tale adempimento è previsto dall’art. 233 del D. Lgs. 267/2000, in base alla quale tutti coloro che hanno l’incarico di maneggio di denaro pubblico devono rendere conto della loro gestione all’ente locale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
RIMBORSO dell’imposta di soggiorno versata in eccesso
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, dandone comunicazione all’ufficio tributi almeno 15 giorni prima della scadenza del termine del versamento.
Nel caso in cui i versamenti non siano stati compensati può essere richiesto rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l’imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00