bonus asilo nido e forme di supporto nella propria abitazione. Domanda entro il 31 dicembre 2020

ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione

Data:

19 febbraio 2020

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Descrizione

Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232  ha disposto che il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda può essere presentata, entro la mezzanotte del 31 dicembre 2020, dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88): 

  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza UE;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
Tutte le informazioni sul sito dell'INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105&lang=IT


 

Pagina aggiornata il 12/09/2024