Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 18 ottobre, il DPCM del 18 ottobre 2020, che modifica il precedente DPCM 13 ottobre 2020 in materia di emergenza Covid-19.
Le disposizioni del decreto si applicano dal 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
De seguito, le principali novità:
chiusura piazze e vie
i sindaci potranno disporre “la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.
bar e ristoranti
- le attività di bar e ristoranti sono consentite dalle 5 alle 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e fino alle 18 in assenza di consumo al tavolo
- sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio. L’asporto sarà permesso fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- gli esercenti dovranno esporre obbligatoriamente all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente
- restano sempre aperti bar e ristoranti nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti
sagre, fiere e congressi
- vietate le sagre e le fiere di paese
- consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, nel rispetto dei protocollo anti-Covid-19
- sospesi convegni e congressi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
sale giochi
- obbligo di chiusura alle 21 per le sale giochi, sale scommesse e bingo
sport di contatto
- confermato il divieto di svolgimento degli sport di contatto a livello amatoriale
- l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni
- consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni sportive nazionali
palestre e piscine
- restano aperte ma verrà data una settimana di tempo ai gestori per allinearsi ai protocolli di sicurezza
lavoro
- le riunioni all'interno delle PA (Comuni inclusi) devono svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico
- fortemente raccomandato lo svolgimento delle riunioni private in modalità a distanza.
In allegato, il testo coordinato dei DPCM 13 e 18 ottobre 2020