IMU: approvate le aliquote 2021

Con deliberazione n. 49 del 17 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha varato le aliquote in vigore dal 2021

Data:

21 dicembre 2020

Immagine principale

Descrizione

Ecco la sintesi:

•    aliquota per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): cinque per mille

•    detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

•    prima unità immobiliare (categoria catastale A), fatta eccezione per le categorie A1, A8, A9 e A10, concessa dal proprietario/usufruttuario residente nel Comune di Palau in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la hanno destinata ad abitazione principale: esente. Il beneficio è concesso a condizione che sia stata tempestivamente presentata apposita dichiarazione IMU per richiederne l'applicazione;

•    seconda unità immobiliare (categoria catastale A), fatta eccezione per le categorie A1, A8, A9 e A10, concessa dal proprietario/usufruttuario residente nel Comune di Palau in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la hanno destinata ad abitazione principale: cinque per mille. Il beneficio è concesso a condizione che sia stata tempestivamente presentata apposita dichiarazione IMU per richiederne l'applicazione;

•    unità immobiliari (categoria catastale D), diverse da D10: nove per mille;

•    fabbricati strumentali per l'attività agricola (categoria catastale D10): esenti;

•    fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: uno per mille;

•    unità immobiliari non comprese nelle precedenti categorie, possedute dalle persone fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a qualunque uso: nove per mille.


Consulta la deliberazione

 

 

Pagina aggiornata il 12/09/2024