Covid-19, obbligo vaccinale oltre 50 anni e per il lavoro: il riepilogo delle nuove regole

Introdotto l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50. Obbligo di green pass standard per accedere ai servizi alla persona, agli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, con le sole eccezioni delle attività primarie ed essenziali. Cosa si può fare e con quale pass

Data:

13 gennaio 2022

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Descrizione

E' in vigore dallo scorso 8 gennaio il decreto-legge n.1/2022 del 7 gennaio , che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Queste le principali novità:

Obbligo vaccinale e lavoro

  • obbligo di vaccino per chi ha compiuto 50 anni. Chi non si vaccina, riceverà dall'Agenzia delle Entrate una multa (una tantum) da 100 euro. L’obbligo, valido fino al 15 giugno 2022, è già scattato, poiché le norme sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale. La vaccinazione può essere omessa o differita in presenza di specifiche condizioni cliniche che rendano la vaccinazione stessa non indicata;
  • dal 15 febbraio prossimo, i lavoratori, pubblici e privati, a partire da 50 anni compiuti, dovranno avere il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro. Chi oggi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un il Green Pass Rafforzato valido a partire dal 15 febbraio. Chi non lo ha sarà considerato assente ingiustificato, con mantenimento del posto di lavoro ma senza stipendio. Sempre per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo.
  • senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico.

Green Pass Base

Dal 1° febbraio, l’obbligo di Green Pass Base (ottenibile, cioè, anche con tampone antigenico o molecolare) è esteso a chi accede ai servizi alla persona, agli uffici pubblici, ai servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Scuola

  • Scuola dell'Infanzia: già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
  • Scuola primaria (elementare):
    • con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5);
    • con due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
  • Scuola secondaria di I e II grado (medie e superiori)
    • fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
    • con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
    • con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

 

A questo link è scaricabile la tabella governativa aggiornata al 11/01/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.

Pagina aggiornata il 29/07/2024