L’accesso agli uffici comunali è consentito solo con certificazione verde COVID-19 attestante una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo
- avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose o al termine del ciclo primario o della somministrazione della dose di richiamo
La certificazione verde non è obbligatoria per accedere agli uffici comunali per esigenze di:
- sicurezza: uffici della Polizia Locale per lo svolgimento di attività indifferibili, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti
- giustizia: uffici dei servizi sociali comunali per attività a favore di minori o incapaci, in caso di denunce o richieste di interventi giudiziari