lavori rumorosi: sospensione estiva dal 1º agosto al 15 settembre

Consentito il solo giardinaggio, per ordinaria manutenzione, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Sempre permesse le attività e gli interventi urgenti del Comune

Data:

01 agosto 2025

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Descrizione

Ecco cosa prevede l'art 12 del nuovo regolamento di polizia urbana, recentemente approvato e già in vigore.

Le attività lavorative rumorose, delle arti e dei mestieri, sono consentite in questi periodi ed orari:

  • dal 16 settembre al 31 marzo: dalle 7.30 alle 13 e dalle 14 alle 17
  • dal 1° aprile al 31 luglio: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19
  • dal 1° agosto al 15 settembre: sospensione totale delle attività lavorative rumorose. Ciò, per tutelare la vivibilità urbana connessa alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e dei turisti nel periodo estivo

Sono coinvolti dalla disciplina:

  • i cantieri edili od ogni intervento di natura edilizia che necessiti dell'uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo
  • ogni attività lavorativa, artistica o di svago che comporti l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo.

La sospensione non riguarda:

  • zone che, in base allo strumento urbanistico vigente, sono destinate all’artigianato
  • nel periodo 1° agosto - 15 settembre, le attività di giardinaggio effettuate da aziende o privati per ordinaria manutenzione, esercitabili tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 sino alle ore 19
  • le attività del Comune, in quanto di pubblica utilità e tutti gli interventi urgenti, di carattere pubblico, di competenza del Comune
  • le manifestazioni estive organizzate, patrocinate o inserite nella programmazione delle manifestazioni estive del Comune
  • le attività musicali dei pubblici esercizi e degli artisti di strada, in quanto disciplinate a parte dal regolamento di polizia urbana

La violazione dei suddetti obblighi, divieti o limitazioni, comporta le sanzioni amministrative previste nel Titolo X “Vigilanza e sistema sanzionatorio" del regolamento.


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Pagina aggiornata il 01/08/2025